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venerdì 10 dicembre 2010

Pale eoliche a Bogliasco. NO del WWF

A smentire il commento di un Anonimo un po' saccente che su questo blog il 25 novembre affermava: "Tanto per chiarire la posizione del WWF Liguria il Presidente mi ha comunicato di non saperne nulla!!" c'è stata la netta presa di posizione proprio del presidente del WWF Liguria, Marco Piombo, contro l'installazione di pale eoliche sul monte Cornua.

Evidentemente nel frattempo si è informato ed ha preso visione della Delibera Comunale e della relativa Convenzione.

Le sue non brevi osservazioni possono essere lette sia su www.levantenews.it che su www.viadalvento.org e sono le seguenti:


Il WWF presenta le osservazioni al Comune di Bogliasco in merito alla proposta di realizzazione di un impianto eolico nei Comuni di Bogliasco e nel limitrofo Comune di Sori.

Si invia una sintesi delle osservazioni presentate dal WWF Liguria alla Delibera di consiglio Comunale di Bogliasco n.50 del 16-11-2010, inerente l'approvazione della convenzione regolante la realizzazione,gestione e manutenzione di una centrale di produzione di energia eolica da insediare nel territorio del Comune di Bogliasco.

Si ritiene di dover evidenziare alcuni elementi di criticità che portano a esprimere parere negativo in merito alla localizzazione di una centrale di produzione di energia eolica da insediare nel territorio del Comune di Bogliasco e nel limitrofo Comune di Sori.

In maniera molto sintetica si può osservare:

Esaminando le documentazioni cartografiche regionali, nonché i vincoli presenti nell'area, si evidenziano numerose criticità che portano ad indicare come aree non idonee l'area di crinale in oggetto (località Monte Rotondo-Uccellato) nel proseguo di quella già individuata dalla Regione.

Le motivazioni sono così elencate:

Impatti sulle componenti naturalistiche e sulle peculiarità elettive dell'area.

Si osserva che la pala identificata come "Turbina 1" indicata nel territorio del Comune di Bogliasco, dista circa a 400 metri di distanza dal S.I.C. denominato "Monte Fasce" codice IT 1331718.

Il S.I.C. in questione è caratterizzato da praterie con estese ed abbondanti fioriture di diverse specie di orchidee, habitat considerato di interesse comunitario prioritario. Sono presenti una specie prioritaria ai sensi della direttiva 92/43 CEE, numerosi endemiti, deverse specie protette da direttive/convenzioni internazionali e e specie rare proposte dalla Regione Liguria per l'inclusione nell'allegato II di detta direttiva (Ophrys aureliae).

Le restanti turbine "2" e "3" ricadenti nel Comune di Sori ( Convenzione approvata con Delibera di Consiglio comunale di Sori n. 5 del 22/02/2010, di cui ne veniamo a conoscenza solamente alla redazione delle presenti osservazioni), si trovano lungo un corridoio dove sono presenti alcuni punti di aree non idonee. La Turbina 2 si trova a circa un chilometro dal perimetro del SIC, mentre la Turbina 3, si trova a circa un chilometro e 700 metri di distanza.

La Turbina 2 si trova a circa 150 metri da un punto di area non idonea, mentre la Turbina 3 si trova a circa 70 metri da un altro punto di area non idonea.

L'area in questione è utilizzata per la nidificazione da specie di uccelli ormai divenuti rarissimi e assolutamente localizzati sul territorio provinciale (Ortolano, Bigia grossa): inoltre l'inusuale diversità avifaunistica, determinata dai forti contrasti ambientali, è validamente indicata dalla compresenza, in un'unità territoriale di proporzioni tutto sommato modeste, di uccelli tipici di ambienti prativi quali l'Allodola a stretto contatto con specie forestali (Picchio rosso maggiore).

Non meno degna di nota è la componente floristica in virtù della presenza di moltissime specie di orchidee spontanee che fa di questa zona uno dei santuari di maggior pregio del Levante genovese.

Quadro di riferimento programmatico

L'area è soggetta a vincolo paesistico generico e specifico, e a vincolo idrogeologico.

Si trovano manufatti emergenti puntuali indicati come ME , PS e IE dal PTCP Assetto insediativo.

nel caso di deroga si rileverebbe una non corretta applicazione dell'art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990. nonché degli artt. 142, 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il previsto intervento ricade in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale Assetto Insediativo come ANI.MA, che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico è sottoposta al regime insediativo di mantenimento.

L'area oggetto dell'intervento è vincolata dalla ex lege 1497/39 , che ne ha dichiarato la notevole Bellezza di insieme.

La proposta risulta incompatibile con le previsioni contenute nelle N.T.A. nonché con il regime di Mantenimento e Conservazione dei Manufatti Emergenti.

La legge Nazionale 353/2000, consente di edificare in aree percorse dal fuoco ove gli strumenti urbanistici consentivano le edificazioni prima del passaggio del fuoco; però non permette in maniera assoluta una variazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell'incendio per i 15 anni successivi. Si evince la presenza di aree percorse da incendi.

Per quanto osservato si chiede il rispetto delle normative quali il DLgs 42/04, la Legge n. 353/00, art. 10, nonché della L.R.04/99.

La Regione Liguria con delibera n.966 del 05/09/02 (Criteri per elaborazione relazione verifica/screening per impianti eolici) definisce quali sono le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici in quanto caratterizzate da forte naturalità, integrità ed elevata sensibilità paesistica. Si fa presente che nel sito interessato oltre alle criticità precedentemente rilevate e indicate, vi sono: aree ricadenti nel bacino visivo di emergenze storico-architettoniche. Alla luce di ciò il sito non è idoneo in quanto non risponde ai criteri dettati dal D.G.R. n. 966/02 finalizzati alla gestione sostenibile dello sfruttamento della energia eolica.

- Inoltre l'area, interessata dal previsto impianto eolico, è sottoposta:

a vincolo idrogeologico ai sensi della Legge 3267/23;

a vincolo paesistico-ambientale ai sensi ex lege 1497/39 ;

Carta del Patrimonio Archeologico, Architettonico e Storico-Ambientale Ligure – PAASALPresenza di elementi del Patrimonio Archeologico, Architettonico e storico-ambientale effettuati dall'Istituto di Costruzioni della Facolta di Architettura dell'Universita di Genova, nonché presenza in zona di Geotopi con valenza non solo di tipo scientifico ma anche ecologico e paesaggistico,

L'intervento in questione risulterebbe in contrasto con la disciplina paesistica vigente, le finalità e gli obiettivi di conservazioni di specie ed habitat, le pecularietà storico-paesaggistiche dei luoghi.

CONSIDERAZIONI FINALI

Quanto osservato risulterebbe sufficiente per individuare le criticità connesse alla proposta di intervento oggetto di valutazione.

Per quanto osservato e per le criticità elencate, in particolare per lo stato dei luoghi, si chiede l'inammissibilità alle deroghe previste in variante della strumentazione urbanistica comunale vigente e deroga al P.T.C.P.

1 commento:

  1. deturpano il paesaggio e servono molto poco
    complimenti alla deturpazione del golfo paradiso!!!

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